Vademecum fattura elettronica tra privati dal 2019
sab 20 gennaio 2018 by Massimo Massontempo di lettura stimato: meno di 1 minuto
Manca “poco” ad un passaggio epocale: la fatturazione elettronica dventerà obbligatoria per tutti i soggetti.
Il D. Lgs 127/2015 già prevedeva la possibilità, per opzione, di adottare il regime di fatturazione elettronica. Il 28 ottobre l’Agenzia delle Entrate pubblicava il Provvedimento direttoriale n. 182070/2016, nel quale venivano delineate le regole tecniche, i termini e le modalità opzionali per l’attuazione della fatturazione elettronica tra soggetti privati (cosidetto “B2B“) e la trasmissione telematica dei dati fattura, contestualmente alle quali sussistevano semplificazioni ed incentivi per quei soggetti che, in via facoltativa, avessero deciso di operare secondo quanto previsto richiamato decreto.
Ora la Legge 205/2017, commi 909 e da 915 a 917 prevede l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, a partire dal 1/1/2019 (ed una sorta di “integrazione” dei dati mancanti, ovvero le operazioni transfrontaliere, con una versione specifica di comunicazione dati fatture. Questo in quanto l’obbgo generalizzato si applicherà a tutti, ma solo, i soggetti IVA Italiani).
Anticipato l’avvio, a partire dal 1/7/2018, per le prestazioni in subappalto della filera dei lavori pubblici e per le cessioni di benzina e gasolio, situazione questa che porta con se’ l’abolizione della scheda carburante, l’obbligo di tracciare il pagamento dei medesimi, e la trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio.
Obbligo generalizzato dunque, ad esclusione dei soli contribuenti minimi e forfetari, per tutte le fatture e le variazioni.
La modalità di invio sfrutterà il canale già in uso per le fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione (già obbligatorio) noto come SdI (Sistema di Interscambio), ed anche il formato sarà quello già sperimentato nell’ambito della fatturazione P. A. basato su un dialetto XML.
Interessante la possibilità di individuare ulteriori formati file (con apposito D. M.) basati su standard o norme riconosciute in ambito UE.
Va osservato che questa possibiltà non può che tendere ad una probabile estensione, magari guidata da criteri di opportunità, convenienza ed economicità, nei confronti di un sistema esteso di fatturazione elettronica anche all’ambito transfrontaliero, pur se questo su probabile base volontaria.
Il Sistema di Interscambio attualmente opera inviando la fattura al destinatario sulla base di un codice univoco, ottenuto a seguito di procedura di registrazione. E’ pensabile sia plausibile che il codice univoco, per il settore “privato” (virgolettato in quanto in questo contesto privato è usato in accezione di contrapposizione a pubblico) possa essere affiancato da altri metodi per raggiungere il destinatario che possano essere già adottati e funzionanti, quali il sistema delle PEC.
“Ovviamente” la fatturazione elettronica porterà con se’ la concomitante abrogazione dello “spesometro” per quelle operazioni già tracciate da fattura.
Che dire? Sicuramente una rivoluzione estesa, che non mancherà di creare dubbi e difficoltà.
Indubbiamente però anche importante fonte strategica di miglioramenti ed opportunità, la filiera della fatturazione basata su standard riconosciuti potrebbe finalmente portare all’adozione di quei sistemi EDI che tanto hanno faticato a decollare in passato proprio a causa della difficoltà di adozone di standard riconosciuti.
Di certo la fattura elettronica consentirà una rapida ed agevole contabilizzazione dei dati, pertanto sempre più sarà opportuno, se non necessario, dotarsi di sistemi informativi adeguati ed adeguatamente impostati, così da poter trasformare il “nuovo” (virgolettato in quanto nuovo non è affatto, di nuovo c’è solo l’obbligatorietà generale) in opportunità.
Di sicuro la direzione è presa, e la volontà di andre in tale direzione è molto forte, come si evince dalle sanzioni in caso di inottemperanza nell’utilizzo del formato: il comma 909 riscrive l’art. 1 c. 6 D. Lgs 127/2015 prevedendo che la sanzione in caso di violazioni sull’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico (per capirci: emissione cartacea) sia la medesima dell’omessa fatturazione! (ad oggi, dal 90% al 180% dell’IVA con un minimo di Eur. 500 per fattura). Non solo, ma viene previsto l’obbligo del cessionario/committente di adempiere all’eventuale inottemperanza del fornitore, sempre tramite il Sistema di Interscambio, agli obblighi ex art. 6 c. 8 D. Lgs. 471/1997, a pena di sanzione pari al 100% dell’IVA, con minimo di Eur. 250 (in sostanza, disciplina dell’autofattura-denuncia).
Non c’è che dire, la direzione è tracciata.